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Ordinanza — n. 2927/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as penalty agreement precludes new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed for reasons not permitted under the law. The appellant challenged the agreed-upon sentence for aggravated extortion, arguing a violation of law regarding the equivalence of mitigating and aggravating circumstances. The court ruled that once parties agree on a penalty under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, they cannot raise new legal grounds in cassation unless the sentence was imposed contra legem, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 416-bis.1 c.p.: In proceedings for a penalty agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, the parties cannot raise new legal grounds in cassation, as the agreed penalty is considered definitive and binding on the court.

Parole chiave

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penalty agreement cassation appeal inadmissibility aggravated extortion contra legem pena massima aggravamento della pena reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Esso, infatti, peraltro evocando in termini assertivi il vizio di violazione di legge, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 416-bis.1 c.p.
Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato denunzia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Esso, infatti, peraltro evocando in termini assertivi il vizio di violazione di legge, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MASSIMO nato a NAPOLI il 16/06/1993 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIiso alle pal udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Massimo De Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma di quella di primo grado, gli ha applicato, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per estorsione aggravata. Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato denunzia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Esso, infatti, peraltro evocando in termini assertivi il vizio di violazione di legge, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dal momento che, in sede di accordo sulla pena, le parti hanno precisamente indicato al Giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Invero, analogamente a quanto affermato in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824 - 01), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi in cui essa sia stata determinata contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie, considerato che la pena inflitta all'imputato è prossima al minimo edittale e corretta risulta l'applicazione delle circostanze attenuanti. La censura risulta, inoltre, del tutto generica, non indicando il ricorso le ragioni per le quali, in presenza della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli attinenti alla pena, avrebbe dovuto essere esclusa la colpevolezza dell'imputato, già dichiarata in esito al giudizio di primo grado.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18