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Ordinanza — n. 2923/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural delay in filing the appeal against the second-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2923/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gerardo Gatti inadmissible without observing procedural formalities. The appellant argued for the reform of a second-instance judgment that had acquitted him of substitution of person and counterfeit trademark possession charges. The court ruled the appeal untimely because the second-instance judgment was issued on October 27, 2023, but the appeal was only filed on May 29, 2024, exceeding the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit for deposit, calculated from the notification of the second-instance judgment.

Parole chiave

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procedural delay inadmissible appeal substitution of person counterfeit trademarks statutory time limits deposito tardivo girata susseguente disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza l'osservanza di formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt.
Art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Pertanto, da tale data decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso; termine che, considerando altresì l'aumento di quindici giorni per l'assenza, previsto dell'art. 585, comma 1-bis, cod.
Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Pertanto, da tale data decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso; termine che, considerando altresì l'aumento di quindici giorni per l'assenza, previsto dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., era destinato a spirare il 25 maggio 2024.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTI GERARDO nato a BARI il 10/12/1973 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAbato avv1A alle para; ......,‘ 'udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; A Gerardo Gatti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 27 ottobre 2023, che, assolvendo l'imputato dall'addebito di sostituzione di persona e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale egli era stato ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona e di possesso di segni distintivi contraffatti. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza l'osservanza di formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.

b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., dovendo rilevarsi la tardività dell'impugnazione proposta. Infatti, la sentenza è stata emessa il 27 ottobre 2024, con un termine per il deposito della motivazione pari a novanta giorni. La sentenza non è stata tempestivamente depositata e il deposito tardivo è stato notificato al ricorrente e al suo difensore in data 26 marzo 2024. Pertanto, da tale data decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso; termine che, considerando altresì l'aumento di quindici giorni per l'assenza, previsto dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., era destinato a spirare il 25 maggio 2024.

Nondimeno, il ricorso è stato depositato 29 maggio 2024 e, dunque, tardivamente. Sulla base di quanto appena rilevato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicem