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Ordinanza — n. 2902/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on evasion charges as arguments are repetitive and factually unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2902/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Forte Carmela and Ranno Sebastiano inadmissible regarding charges of evasion. The appellants argued for the defense of necessity and requested leniency based on Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court had already thoroughly addressed these points. The Supreme Court upheld the original judgment, ruling that the appeals were repetitive and the facts clearly excluded any mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely repeat the grounds of the appeal or are manifestly unfounded, and when the lower court's reasoning fully addresses the facts and evidence to exclude the proposed defenses.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive appeal grounds manifestly unfounded arguments evasion of justice state of necessity defense Article 131-bis Penal Code Cassa delle ammende evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
I restanti motivi di ricorso hanno ad oggetto la determinazione della pena e, in particolare, chiedono l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.
art. 131-bis cod. pen
I restanti motivi di ricorso hanno ad oggetto la determinazione della pena e, in particolare, chiedono l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORTE CARMELA nato a SIRACUSA il 29/06/1986 RANNO SEBASTIANO nato a SIRACUSA il 09/03/1987 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 30495/24 - FORTE Carmela + 1 OSSERVA I motivi dedotti in relazione alle condanne per il reato di evasione sono inammissibili perché reiterativi degli atti di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondati. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità.

In disparte la ripetitività del motivo, occorre rilevare che la motivazione della sentenza impugnata dà conto in maniera completa ed esaustiva delle circostanze di fatto e degli elementi probatori che escludono la fondatezza della prospettazione difensiva. I restanti motivi di ricorso hanno ad oggetto la determinazione della pena e, in particolare, chiedono l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Anche in relazione a tali punti la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo proceduto ad una valutazione che correttamente ha portato i giudici di merito ad escludere una mitigazione sanzionatoria in ragione tanto dei precedenti, anche specifici, dei ricorrenti quanto della complessiva gravità del fatto (cfr. pp. 4-5 del provvedimento impugnato).

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così