Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in the appellate court's sentencing error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe applicant filed a cassation appeal against a reduced sentence for drug possession and trafficking, claiming the appellate court failed to apply generic mitigating circumstances in their maximum extent. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court had already granted these mitigations, reducing the base penalty by one-third and further adjusting it for the summary trial procedure. Consequently, the appeal was declared inadmissible without fault, resulting in a fine for the applicant under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the lack of application of mitigating circumstances by the appellate court does not constitute a fault attributable to the court, as the error is not attributable to the applicant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHADRISSI LASHEN nato a SIDI BUODINA FES ( MAROCCO) il 11/01/1972 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. El KHadrissi Lahsen ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata rideterminata la pena a seguito di annullamento della Corte di cassazione in ordine al reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.32 del 2014. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, poiché il giudici d'appello non avevano applicato la diminuizione per le attenuanti generiche nella massima estensione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. La attenuanti generiche sono state infatti concesse dalla Corte territoriale nonché applicate nella massima estensione ( la pena base di anni tre di reclusione ed euro 9.000 di multa è stata ridotta di un terzo a due anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, ulteriormente ridotta per la scelta del rito).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il, Consigli re estensore Il Pre