Cassation appeal dismissed as inadmissible because the convicted party filed it personally without a special defense attorney. The court ruled that post-2017 law requires all cassation appeals to be signed by a qualified defense lawyer. Consequently, the appeal was rejected and the party was ordered to pay court costs. The decision emphasizes strict adherence to the new procedural requirements for filing cassation appeals. The court found no justification for the personal filing and thus declared the appeal inadmissible. The ruling reinforces the mandatory role of defense counsel in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted party filed it personally without a qualified defense attorney. The appellant argued for the right to file directly, but the court highlighted that Law No. 103 of June 23, 2017, abolished the previous exception allowing personal filings. The court ruled that the appeal must be signed by a defense lawyer registered in the special register to avoid inadmissibility. As a result, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: Following the legislative modification of June 23, 2017, Law No. 103, appeals to the Court of Cassation, including extraordinary appeals for factual error, must be signed by a defense lawyer registered in the special register, rendering personal filing inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONVICINI WALLY nato a CADELBOSCO DI SOPRA il 30/03/1952 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato-awise-&le-Perrt-it udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Bonvicini Wally ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. in ordine alla sentenza della Terza sezione di questa Corte di legittimità del 14 febbraio 2024, n.317, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla predetta Bonvicini.
2. Si osserva, con rilievo dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente dal condannato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che ha modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato inoltre chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5 - n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039 - 01).
3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il onsigli r estensor