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Ordinanza — n. 2896/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility as grounds do not meet statutory requirements for plea bargain challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2896/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Garofalo and Pispi inadmissible without formalities. The defendants argued the lower court failed to evaluate acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such procedural defects are not valid grounds for cassation when the case involves a plea bargain, which restricts appeal reasons to specific statutory categories.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible for general defects of reasoning or failure to assess acquittal grounds, limited strictly to the statutory exceptions regarding the defendant's will, legal qualification, and penalty legality.

Parole chiave

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plea bargain appeals cassation inadmissibility acquittal grounds procedural defects statutory limitations motivi di cassazione allegazioni d'asilo contraddittorie allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Law n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAROFALO ANTONIO nato a ACERRA il 03/12/1989 PISPICO MARIO nato a ACERRA il 09/11/1984 avverso la sentenza del 14/06/2024 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA Gle.te-a.wAse-a4-1.e-pa_ udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione ricorrente in epigrafe tihproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tribunale di Alessandria in relazione a plurimi episodi di reato di furto aggravato. Deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio dì motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;

S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il Co igliere esten