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Ordinanza — n. 2895/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under new procedural law regarding plea agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2895/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the court failed to apply the plea agreement, resulting in a heavier sentence than agreed. The court rejected this claim because the discrepancy in sentence calculation does not constitute a violation of the defendant's will under the new procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are limited to specific grounds; complaints regarding mathematical calculation of days do not qualify as violations of the defendant's will.

Parole chiave

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inadmissibility plea agreement violation of defendant's will sentence calculation days procedural law 2017 cassation appeal grounds accertamento insufficiente dei fatti motivi probatori allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 134 cod. pen.
Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato non costituisce una violazione della volontà dell'imputato, atteso che, per legge, le pene si computano in giorni, mesi e anni ( art. 134 cod. pen.).
Art. 444 cod. proc. pen.
Legge 23.6.2017 n. 103
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
art. 444 cod. proc. pen
art. 134 cod. pen
Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato non costituisce una violazione della volontà dell'imputato, atteso che, per legge, le pene si computano in giorni, mesi e anni ( art. 134 cod. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDINI ALBERTO nato a PONTEDERA il 19/03/1965 avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAll- udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; • t Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Pistoia per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato. L'esponente deduce vizio relativo alla mancata applicazione del patto, essendo stata concordata una pena pari a 44 giorni di arresto, mentre era stata irrogata la pena di mesi uno e giorni 14 di arresto.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato non costituisce una violazione della volontà dell'imputato, atteso che, per legge, le pene si computano in giorni, mesi e anni ( art. 134 cod. pen.).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il Consigliere stensore