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Ordinanza — n. 2894/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of defense rights via abbreviated procedure request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2894/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Maffia's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Maffia argued that the blood test results were invalid because he was not notified of his right to legal counsel during the police assessment of intoxication. The Court ruled that this defect is cured when the defendant requests the abbreviated criminal procedure, thereby waiving the right to a full defense. Consequently, the appeal was rejected as unfounded under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 180, 182, 183, 616 c.p.p.; The defect in notifying the suspect of the right to defense during the blood test is cured if the suspect requests the abbreviated procedure, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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abbreviated criminal procedure waiver of defense rights blood test nullity inadmissible appeal intoxication assessment documenti mancanti truffa all'assistenza sociale fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 180 c.p.p.
Art. 182 c.p.p.
Art. 183 c.p.p.
pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 183 cod. proc. pen
pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez.
articolo 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021
Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021
Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018
282062 - 01; Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFIA MARCO nato a COMO il 18/03/1973 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorso di Maffia Marco avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2, lett. c), 2 bis del CdS è manifestamente infondato. Il ricorrente, con un unico motivo, deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta tardività della deduzione della nullità determinata dal mancato avviso della facoltà farsi assistere dal difensore durante l'accertamento dello stato di ebbrezza.

E' pacifico che nel caso in esame l'imputato ha richiesto procedersi con il rito abbreviato. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente chiarito che la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4 - , n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245 - 01;

Sez. 4 -, n. 40550 del 03/11/2021, Rv. 282062 - 01; Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Rv. 272959 - 01). Il motivo di ricorso, reiterando il motivo di appello, contesta l'utilizzabilità degli accertamenti ematici in contrasto con l'approdo ormai del tutto consolidato dalla giurisprudenza di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 d