Cassation court dismisses appeal claiming procedural violation due to late trial start, ruling special procurator presence suffices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Denes Maria Magdalena and Baciu Cecilia inadmissible regarding a procedural violation claim. The defendants argued that the first-instance trial began after the scheduled time without their physical presence, citing Article 178 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, ruling that the presence of a special procurator authorized by the defense counsel legally satisfies the requirement for the accused's presence under Article 420, paragraph 2-ter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178 lett. c) c.p.p.; Art. 420 comma 2 ter c.p.p.: The presence of an accused is deemed satisfied if they are represented in court by a special procurator appointed for a special procedure, even if the accused themselves are not physically present.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DENES MARIA MAGDALENA nato il 17/09/1972 BACIU CECILIA nato il 22/06/1971 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 9 aprile 20 4 la Corte d'appello di Milano ha condannato Ce--12 Denes Maria Magdalena e Baciu Varentirtaril reato di furto aggravato commesso in concorso tra loro. 2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione le imputate a mezzo del difensore. Lamentano, con unico motivo, vizio di violazione della legge processuale e, precisamente, dell'art. 178, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto l'udienza di discussione del processo di primo grado si era celebrata e conclusa prima dell'orario fissato, senza che fosse così garantita la presenza delle imputate. 3 . Il ricorsi sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha congruamente argomentato in ordine alla suspesposta doglianza, reiterata nella presente sede di legittimità, richiamando il disposto di cui all'art. 420, comma 2 ter cod. proc. pen. recentemente introdotto dal d.lgs n.150/2022. La norma in esame stabilisce infatti che " è considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso a un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale".
Nel caso in esame il difensore di fiducia delle imputate, munito di procura speciale, ha richiesto la trattazione del processo nella forma del rito abbreviato e, all'udienza di discussione ( cfr. verbale di udienza), sempre a mezzo di procura speciale, ha formulato anche richiesta di applicazione delle pene sostitutive. I ricorsi vanno conseguentemente dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle imputate al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il Consigli re estensore