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Ordinanza — n. 2892/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive evidence and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2892/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on personal conditions and family situation, but the appellate court found no positive evidence to support these claims. The decision relied on established jurisprudence requiring concrete facts beyond mere unrecorded status, especially given the appellant's two prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c, comma 2 bis D.Igs n. 285/1992; Art. 62-bis d.l. 92/2008: The refusal of generic mitigating circumstances is lawful when the defense fails to provide positive elements proving personal or family conditions, particularly when the accused has a specific criminal record.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive evidence requirement criminal record impact appeal inadmissibility Italian criminal procedure responsabilità per i danni ambientali delitto contro l'ambiente responsabilità del conduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c, comma 2 bis D.Igs n. 285/1992
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Pavia in ordine al reato di cui all'art. 186, corna 2, lett.
Art. 62-bis d.l. 92/2008
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018
anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENATI DAVIDE nato a CASORATE PRIMO il 23/12/1972 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Pavia in ordine al reato di cui all'art. 186, corna 2, lett. c, comma 2 bis D.Igs n.285/1992. Lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). La Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, e considerando, con motivazione congrua e non illogica, che era del tutto generico il riferimento della difesa a indimostrate " condizioni personali e situazione familiare" e che il ricorrente risultava gravato da due precedenti specifici.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma