Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding criminal liability configuration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant merely reproduced arguments already rejected by the lower courts. The appellate court had confirmed the conviction based on consistent evidence showing the defendant's intent to steal car parts, which the cassation court found logically coherent. Consequently, the appeal was rejected as lacking the necessary specificity required by criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are merely repetitive of those already discussed and rejected by the court of first instance, lacking specific identification of factual or legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSEGHINI MASSIMILIANO nato a VOLTA MANTOVANA il 12/10/1967 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 23 aprile 2024, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, che ha dichiarato Rosseghini Massimiliano colpevole del reato di cui all'art. 624, 625 n. 7 cod. pen. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore.
Con unico motivo con deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della penale responsabilità a suo carico. 3 . Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La sentenza impugnata ricostruisce senza alcuna frattura logica il compendio probatorio vagliato, argomentando che l'agente della polizia municipale aveva dichiarato di aver sorpreso l'imputato mentre armeggiava disteso sotto l'auto Fiat di proprietà del Comune di Brescia, intento a utilizzare un attrezzo che aveva lasciato cadere; che l'imputato aveva negato il fatto asserendo di essersi seduto su una coperta davanti al veicolo; che erano stati rinvenuti vari attrezzi sotto al predetto veicolo; che era stato svitato interamente un bullone; che da ciò poteva ragionevolmente ritenersi dimostrato l'intento inequivoco dell'imputato di asportare parti meccaniche, non riuscendovi a causa dell'intervento dell'agente.
A fronte di tale coerente tessuto motivazionale, che si salda integralmente, secondo i principi della " doppia conforme", con la sentenza di primo grado, i motivi proposti sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate nella sentenza impugnata. I motivi, inoltre, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). N 4:' All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il Consiglie