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Ordinanza — n. 2890/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of aggravated theft circumstance regarding stolen merchandise security tags.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2890/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft with an aggravated circumstance. The appellant argued that no evidence proved the removal of anti-theft tags was intended to facilitate the robbery, citing a lack of physical force. The court rejected this, noting that the removal of tags, possession of burglary tools, and the use of shielded bags created a logical inference of intent to commit theft.

Regesto Legislator

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Art. 624, n. 2; Art. 625, n. 2 cod. pen.: The removal of security tags constitutes an aggravated circumstance when combined with other evidence like burglary tools and shielded bags, creating a logical inference of intent to steal.

Parole chiave

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Theft aggravated circumstance Anti-theft tag removal Logical inference of intent Burglary tools possession Inadmissible appeal Security tag functionality Criminal conviction upheld testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 624, n. 2 cod. pen.
Art. 625, n. 2 cod. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., relativa alla asportazione delle placche antitaccheggio della merce rubata.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello
Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, Romeo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSU BOGDAN ANDREI nato il 07/06/1988 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo con la quale Bogdan Andrei Rusu era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., relativa alla asportazione delle placche antitaccheggio della merce rubata.

3. Il motivo è manifestamente infondato. Deduce il ricorrente, reiterando in questa sede di legittimità le medesime doglianze già proposte in appello, l'insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose , configurabile tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (ex multis, Sez. 5 - , n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02; Sez. 5 - , n. 11720 del 29/11/2019, Romeo, Rv. 279042 - 01). Argomenta il Rusu che la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile l'aggravante nonostante che, alla luce delle risultanze processuali, non sussistesse alcuna prova che i dispositivi antitaccheggio fossero stati rimossi per commettere il furto. Orbene, i giudici di merito rilevano (cfr. sentenza impugnata alla pag.

10) con motivazione non illogica, che :

1) l'asportazione delle placche antitaccheggio era stata riscontrata dagli operanti e confermata dai titolari degli esercizi commerciali;

2) l'imputato era in possesso di appositi arnesi da scasso;

3) l'uso delle borse " schermate" non garantisce che all'uscita delle casse la merce non venga rilevata dagli allarmi. I giudici di merito, dunque, danno atto, mediante la coerente valutazione del materiale istruttorio, della piena sussistenza del presupposto per l'applicabilità della aggravante in parola.

5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 12 dicembre 2024 Il onsiglie e estensore r)% I I 'de