Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2889/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against burglary conviction, upholding aggravated night-time theft and recidivism findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2889/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and dismissed it, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued that the night-time aggravating circumstance required additional factors beyond the mere time of commission and questioned the recidivism application. The court rejected these claims, citing recent precedent that committing a crime at night inherently obstructs defense unless neutralized by other circumstances, and confirmed the lower court's reasoning regarding the appellant's criminal history and lack of deterrent effect from prior sentences.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 61 n. 5 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The commission of a crime at night constitutes an aggravating circumstance for minor defense obstruction without further temporal, locative, or personal factors, provided actual defense was hindered; recidivism requires specific motivation regarding the offender's increased capacity to offend, which is satisfied by demonstrating the new conduct as a significant continuation of an existing criminal process.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted theft night time aggravation minor defense obstruction voluntary recidivism Cassazione appeal criminal motivation procedural costs conto economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 n. 5 c.p.
Con i motivi di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 61.n.5 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40275 del 15 luglio 2021, Rv. 282995, Cardellini
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464
247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NI SHANHUA nato il 10/09/1977 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Ni Shanhua ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di tentativo di furto in abitazione aggravato. Con i motivi di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 61.n.5 cod. pen, che non poteva essere integrata solo dalla commissione del fatto in ora notturna; nonché vizio di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

3. Secondo la recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesaTM, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U,n.40275 del 15 luglio 2021, Rv.282995, Cardellini). La Corte territoriale ha rilevato che l'aver commesso il fatto alle tre di notte, nell'oscurità, in assenza di passaggio di persone e di circolazione stradale, confidando di non essere visto dai passanti e dagli abitanti del palazzo che a quell'ora dormivano integrava certamente l'aggravante ( il ricorrente aveva appoggiato sul muro del palazzo una scala a pioli arrampicandosi sul balcone del terzo piano, che, di giorno, sarebbe stata altrimenti notata dai passanti e dai condomini).

Si tratta di motivazione coerente e non illogica, rispettosa del principio di diritto sopra riportato.

4. Quanto alla recidiva, la Corte territoriale ha assolto in misura congrua ed esaustiva l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto l'imputato risultava gravata da 3 precedenti per rapina ed aveva scontato una condanna dal dicembre 2016 al dicembre 2020, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo, rilevando altresì che l'ulteriore episodio di furto evidenziava l' ulteriore manifestazione di una chiara propensione a delinquere.

Va pertanto ribadito che, in tema di recidiva facoltativa, è certamente richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, ma tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale (Sez. 6 - n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782 - 01).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il Con