Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2886/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific domicile reference in appeal act under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2886/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to explicitly reference a prior domicile declaration in the appeal act. Although the domicile existed in the means for free legal aid, the appeal lacked the specific link required to identify the notification location. The court ruled that without this explicit reference, the appeal does not meet the statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.; The appeal act must contain an explicit and specific reference to a prior domicile declaration and its location in the file to allow immediate identification of the notification venue.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal admissibility domicile declaration notification venue free legal aid Cassation procedure responsabilità penale dei minori testimone a carico gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SU 24 ottobre 2024, De Felice
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPIGNANO MARCO nato a CASTELLANETA il 30/12/2000 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sez. Taranto, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Carpignano Marco avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato per furto aggravato. La Corte ha rilevato il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, deducendo che la dichiarazione di domicilio era presente in atti e, precisamente, era contenuta nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con la quale era stato nominato l'avv. Putignano con revoca del precedente difensore e contestuale elezione di domicilio presso lo studio del predetto.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, intervenute di recente per risolvere un contrasto interpretativo in ordine all'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen., hanno chiarito che, seppure la dichiarazione di domicilio non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di appello, potendo risultare anche aliunde, l'atto di impugnazione deve però contenere il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione ( SU 24 ottobre 2024, De Felice). Nel caso in esame, l'atto di appello non conteneva alcun riferimento alla nomina del difensore con elezione di domicilio contenuta nella richiesta di gratuito patrocinio, né all'atto di impugnazione era allegata la relativa dichiarazione.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre