Cassation appeal dismissed for lack of specific domicile reference in appeal act under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to explicitly reference a prior domicile declaration in the appeal act. Although the domicile existed in the means for free legal aid, the appeal lacked the specific link required to identify the notification location. The court ruled that without this explicit reference, the appeal does not meet the statutory requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.; The appeal act must contain an explicit and specific reference to a prior domicile declaration and its location in the file to allow immediate identification of the notification venue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPIGNANO MARCO nato a CASTELLANETA il 30/12/2000 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sez. Taranto, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Carpignano Marco avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato per furto aggravato. La Corte ha rilevato il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, deducendo che la dichiarazione di domicilio era presente in atti e, precisamente, era contenuta nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con la quale era stato nominato l'avv. Putignano con revoca del precedente difensore e contestuale elezione di domicilio presso lo studio del predetto.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, intervenute di recente per risolvere un contrasto interpretativo in ordine all'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen., hanno chiarito che, seppure la dichiarazione di domicilio non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di appello, potendo risultare anche aliunde, l'atto di impugnazione deve però contenere il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione ( SU 24 ottobre 2024, De Felice). Nel caso in esame, l'atto di appello non conteneva alcun riferimento alla nomina del difensore con elezione di domicilio contenuta nella richiesta di gratuito patrocinio, né all'atto di impugnazione era allegata la relativa dichiarazione.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre