Cassation court dismisses appeal against parking fine for lack of specific factual findings on administrative violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision lacked specific factual analysis. The appellant argued the conviction for abusive parking was flawed due to insufficient evidence of the prior administrative violation. The court rejected this, stating the prior sanction and the defendant's guiding behavior were sufficient to establish the crime without monetary proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 15 bis D.Igs. n. 285/1992; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is merely assertive and lacks specific factual analysis regarding the integration of the typical conduct required by the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI FERDINANDO nato a PALERMO il 14/07/1965 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; R.G.N. 26163/2024 Motivi della decisione 1. Geraci Ferdinando, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo indicata in epi- grafe con la quale era stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in ordine al reato d cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n. 285/1992, rideterminando la pena in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 1.500, 00 di ammenda. L'esponente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n. 285/1992, per avere i giudici di merito ritenuto sussi- stente la fattispecie in contestazione in difetto di un accertamento in ordine all'in- tegrazione della condotta tipica, con conseguente carenza e contraddittorietà della motivazione.
2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assoluta- mente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non risulta scan- dito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. L'impugnata sentenza dà atto alle pagg. 2 e 3 che la condotta tipica del reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore emerge dalla chiara ricostru- zione dei fatti contenuta nella relazione della P.G. acquisita agli atti. Il ricorrente è stato infatti individuato poiché forniva agli automobilisti che transitavano indica- zioni per parcheggiare, e questo risulta sufficiente per l'integrazione del reato ex art. 7 comma 15 bis D.Igs. 285/1992, per cui non è necessaria la prova di una controprestazione monetaria, ma solo la reiterazione della condotta già preceden- temente sanzionata in via amministrativa con provvedimento divenuto definitivo. Anche la sussistenza della recidiva, ossia la definitività della precedente contesta- zione del 31 gennaio 2019, risulta puntualmente documentata.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.R.G.N. 26163/2024
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il Consigli re est