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Ordinanza — n. 2883/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parking fine for lack of specific factual findings on administrative violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision lacked specific factual analysis. The appellant argued the conviction for abusive parking was flawed due to insufficient evidence of the prior administrative violation. The court rejected this, stating the prior sanction and the defendant's guiding behavior were sufficient to establish the crime without monetary proof.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 15 bis D.Igs. n. 285/1992; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is merely assertive and lacks specific factual analysis regarding the integration of the typical conduct required by the statute.

Parole chiave

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abusive parking administrative violation inadmissible appeal lack of specificity criminal conviction gravi addebiti penali allegazioni contraddittorie di persecuzione verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 comma 15 bis D.Igs. n. 285/1992
Geraci Ferdinando, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo indicata in epi- grafe con la quale era stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in ordine al reato d cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Igs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.R.G.N.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.R.G.N.
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Ordinanza — n. 5133/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for pleading grounds not listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Ordinanza — n. 12896/2023 — snpen
Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory non-prosecution cause applicability. The court rejects the claim of non-punishability based on minor offense grounds. The appeal is declared inadmissible because the statutory cause of non-prosecution does not apply to the specific crime committed. The court rules that the defendant must pay procedural costs and a fine. The decision emphasizes strict adherence to statutory limits for non-prosecution causes. The court finds the lower court's reasoning legally sound and sufficient. The appeal fails due to the absence of qualifying circumstances for the defense. The judgment upholds the conviction and imposes financial penalties on the appellant. The court concludes that the legal arguments presented were fundamentally flawed. The decision reinforces the boundaries of criminal liability exemptions in Italian law.
Ordinanza — n. 31254/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to prove subjective intent.
Sentenza — n. 12584/2024 — snpen
Criminal appeal dismissed; crime extinguished by prescription due to procedural delays in initiating proceedings.
Sentenza — n. 13097/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conditional suspension sentence due to statute of limitations barring criminal liability.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI FERDINANDO nato a PALERMO il 14/07/1965 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; R.G.N. 26163/2024 Motivi della decisione 1. Geraci Ferdinando, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo indicata in epi- grafe con la quale era stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in ordine al reato d cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n. 285/1992, rideterminando la pena in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 1.500, 00 di ammenda. L'esponente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n. 285/1992, per avere i giudici di merito ritenuto sussi- stente la fattispecie in contestazione in difetto di un accertamento in ordine all'in- tegrazione della condotta tipica, con conseguente carenza e contraddittorietà della motivazione.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assoluta- mente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non risulta scan- dito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. L'impugnata sentenza dà atto alle pagg. 2 e 3 che la condotta tipica del reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore emerge dalla chiara ricostru- zione dei fatti contenuta nella relazione della P.G. acquisita agli atti. Il ricorrente è stato infatti individuato poiché forniva agli automobilisti che transitavano indica- zioni per parcheggiare, e questo risulta sufficiente per l'integrazione del reato ex art. 7 comma 15 bis D.Igs. 285/1992, per cui non è necessaria la prova di una controprestazione monetaria, ma solo la reiterazione della condotta già preceden- temente sanzionata in via amministrativa con provvedimento divenuto definitivo. Anche la sussistenza della recidiva, ossia la definitività della precedente contesta- zione del 31 gennaio 2019, risulta puntualmente documentata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.R.G.N. 26163/2024

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il Consigli re est