Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific correlation to lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Straccia's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible due to generic and non-specific grounds. Straccia argued the lower court's factual and legal reasoning was inconsistent and failed to meet the reasonable doubt standard, but the appellate court's motivation was deemed satisfactory. The court rejected the appeal because the cited reasons lacked any specific correlation to the contested decision, violating the requirement against aspecificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds fail to indicate a specific correlation between the arguments of the contested decision and the reasons for the appeal, rendering the criticism aspecific.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACCIA GIOVANNI nato a TERAMO il 08/05/1971 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Straccia Giovanni ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale aveva posto alla base della decisione ragioni di fatto e di diritto inconsistenti ed inidonee a fondare la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 I Consigli e estensore Il Pr i