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Ordinanza — n. 2878/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise continuity of conduct issue in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Guarda Cristian and Cavazza Giuliano inadmissible. The applicants argued that the lower courts incorrectly recognized a legal bond of continuity between the current theft and a prior finalized judgment. The court ruled that this specific ground was never raised in the appeal proceedings, violating procedural rules that forbid new arguments at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 607, cod. proc. pen.: Arguments not raised in the appeal judgment cannot be introduced in the cassation appeal, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal continuity of conduct failure to raise issue cassation procedure violation of law responsabilità del fideiussore gravi addebiti penali corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
I ricorrenti lamentano dunque un vizio di violazione di legge mai dedotto con i motivi di appello e quindi, non consentito in sede di legittimità ( art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) Con i motivi di appello, infatti, si era contestata la esatta qualificazione del reato e l'eccessività della pena inflitta.
Art. 607, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARDA CRISTIAN nato a ABBIATEGRASSO il 31/03/1981 CAVAZZA GIULIANO nato a PRATO il 17/09/1974 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 6 giugno 2022, con la quale Guarda Cristian e Cavazza Giuliano erano stati condannati alla pena di anni uno, mesi sette di reclusione ed euro trecentosettanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen.

2. Gli imputati ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati in un precedente procedimento, il cui esito è divenuto definitivo in data 28 gennaio 2016.

3. Il ricorso è inammissibile. Con unico motivo si è infatti dedotto che erroneamente i giudici di merito avevano ravvisato la sussistenza di due distinte condotte di furto in abitazione, seppur avvinte dal vincolo della continuazione. Si trattava, infatti, di una unica condotta di furto perpetrata nella abitazione dei coniugi Vignaroli - Frassini, a seguito della quale erano stati sottratti beni sia della signora Frassini ( e per tale fatto si era celebrato un distinto giudizio definito con la sentenza n.4363/2015 della CdA di Brescia) sia della figlia Vignaroli Francesca, oggetto del presente giudizio. I ricorrenti lamentano dunque un vizio di violazione di legge mai dedotto con i motivi di appello e quindi, non consentito in sede di legittimità ( art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) Con i motivi di appello, infatti, si era contestata la esatta qualificazione del reato e l'eccessività della pena inflitta.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile li' ricorsd e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicemb