Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of real compensation offer and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting both grounds for challenging the lower court's conviction. The appellant argued for a statutory mitigation and the extinction of the crime through reparative conduct, but the court found the lower court correctly applied existing jurisprudence. The court ruled that the mitigation requires a formal real offer of compensation, which was absent as only an unaccepted postal order and apology letter were sent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 162 ter cod. pen.; Art. 62, n. 6 cod. pen.: The court must reject appeals based on alleged procedural errors regarding the extinction of the crime or statutory mitigation if the lower court correctly applied the requirement for a formal real offer of compensation and the absence of the victim's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERON PALOMINO JERSON HENRY nato il 30/04/1999 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2023, con la quale Calderon Palomino Jerson Henry era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, nn. 4 e 5, cod . pe n .
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di concessione della causa estintiva del reato di cui all'art. 162 ter cod. pen. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito. La Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha sottolineato che in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall'art. 469, cod. proc. pen., che è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato (Sez. 2, n. 39252 del 22/06/2021, Rv. 282133).
Di conseguenza, come ritenuto dai giudici d'appello, è ostativa la richiesta espressa del Pubblico Ministero relativa alla non applicazione del suddetto istituto. Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata richiama parimenti la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo (Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, Rv. 286309;
Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556 - 01). Tale ipotesi non si è verificata nel caso di specie, essendosi il difensore limitato ad inviare alla persona offesa una lettera di scuse con offerta risarcitoria e un vaglia postale non accettato dalla predetta persona offesa. Né risulta allegata al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, la e mail che il ricorrente deduce di aver inviato alla persona offesa informandola della messa a disposizione della somma offerta a titolo risarcitorio.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i