Italian Supreme Court dismisses appeal against traffic offense conviction due to lack of merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for traffic offenses, arguing violations of law and flaws in reasoning regarding his role as the driver. The court rejected these claims as merely merit-based arguments rather than legitimate legal challenges, noting the lower court's evidence was sufficient and logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the appellant's arguments merely restate the merits of the case without providing new evidence or demonstrating a genuine violation of law or defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE ERMANNO MATTIA nato a CHIETI il 10/05/1988 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 28 novembre 2022 con cui Filippone Ermanno Mattia era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.300 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 7 e 187, co. 8 C.d.S.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Si contesta l'attribuzione all'imputato del ruolo di conducente dell'autovettura.
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333;
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).La Corte di appello ha evidenziato che i carabinieri, giunti sul posto per il sinistro stradale ivi verificatosi, avevano riscontrato l'assenza di altri soggetti a bordo del veicolo uscito fuori strada, intestato all'odierno ricorrente; il verbale di dimissioni redatto dal medico del PS confermava che l'imputato era stato condotto in ospedale mediante ambulanza dopo l'incidente; infine, lo stesso imputato aveva sottoscritto il verbale di contestazione nel quale era stata ricostruita la dinamica del sinistro.
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il