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Ordinanza — n. 2875/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming necessity defense failed due to lack of actual danger or inevitability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2875/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Destro's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in denying the necessity defense. Destro argued his health condition constituted a state of necessity, but the court found the danger was not actual or inevitable since he could have sought help from friends or medical staff. Consequently, the appeal was dismissed, and Destro was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 54 c.p.; Art. 51 c.p.: The state of necessity requires an actual and inevitable danger with no other non-penal saving options; mere health status is insufficient without proving these elements.

Parole chiave

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state of necessity defense actual danger requirement inevitability of peril criminal liability exemption health condition defense alternative saving options inadmissible appeal accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 54 c.p.
Art. 51 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17592 del 12/01/2006, Paoleschi
Sez. 4, n. 38888 del 13/06/2023, Andreoni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESTRO GIOVANNI nato il 11/03/1971 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Teramo dell'Il novembre 2022 con cui Destro Giovanni era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per omesso riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va escluso che lo stato di salute dell'imputato sia di per sé idoneo ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo in quanto, ai fini dell'integrazione dell'esimente dello stato di necessità, accanto alla sussistenza del pericolo attuale del danno grave è necessario che non vi sia altra concreta possibilità di salvezza priva di disvalore penale (Sez. 3, n. 17592 del 12/01/2006, Paoleschi, Rv. 234184; da ultimo cfr. Sez. 4 - , n. 38888 del 13/06/2023, Andreoni, Rv. 285006 - 01). La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi predetti principi, in quanto il ricorrente avrebbe potuto fronteggiare il pericolo di un danno alla sua integrità fisica mediante espedienti alternativi (chiedere aiuto ad amici o familiari oppure richiedere l'intervento del personale sanitario).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembr