Italian court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific factual or legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Abesadze Nika inadmissible due to the generic nature of her complaints regarding the lower court's reasoning. She argued the Taranto appellate court failed to specify the factual and legal grounds for her conviction of aggravated theft, but the court found her arguments lacked specific correlation with the contested decision. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible for aspecificity, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the contested decision and the arguments presented in the appeal, rendering the complaint aspecific.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABESADZE NIKA ALIAS GVALIA NIKOLOZ CUI 039SY6I nato il 20/05/1978 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Abesadze Nika ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale indicato le ragioni di fatto e di.diritto poste alla base della decisione adottata. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il e estensore I