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Ordinanza — n. 2868/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on driving without license recidivism due to lack of challenge against prior administrative sanction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for driving without a license with recidivism. The appellant argued that the prosecution failed to prove the finality of the prior administrative violation, yet the court found no evidence that the defendant timely challenged the previous sanction. Consequently, the court ruled that the mere production of the contestation report sufficed to establish the required finality, rejecting the appeal as manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8; Art. 131 bis cod. pen.: For recidivism in driving without a license, final administrative sanction proof is sufficient via contestation report without explicit appeal, and burden of proof lies with prosecution.

Parole chiave

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driving without license recidivism in biennium administrative sanction finality inadmissible appeal burden of proof prosecution prova della persecuzione asserzione difendibile base probatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 593 cod. proc. pen.
Ahmetovic Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato indicata in epigrafe (inappellabile ai sensi dell'art. 593 cod.
Art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8
Ahmetovic Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato indicata in epigrafe (inappellabile ai sensi dell'art. 593 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l'accusa provato la definitività dell'accertamento della violazione amministrativa, nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 593 cod. proc. pen
Ahmetovic Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato indicata in epigrafe (inappellabile ai sensi dell'art. 593 cod.
art. 131 bis cod. pen
L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l'accusa provato la definitività dell'accertamento della violazione amministrativa, nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017
8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato ( Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep.
Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018
Okere, 272209; Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018 Ud.
Sez. 7, ord. n.24220 del 29/5/2024
Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024
Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024
286200 - 01; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non massimata; Sez.
Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023
44473 del 05/10/2023, Barbaro, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata; Sez.
Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023
40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata; Sez.
Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022
11348 del 22/02/2023, Manno, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non massimata).
Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ALESSANDRO nato a PRATO il 21/11/1972 avverso la sentenza del 17/11/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Ahmetovic Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato indicata in epigrafe (inappellabile ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen.) con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente alla pena di €.3000,00 di ammenda per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l'accusa provato la definitività dell'accertamento della violazione amministrativa, nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen..

2. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.1 L'impugnata sentenza dà atto della produzione del verbale di contestazione della violazione amministrativa per guida senza patente redatto il 10 febbraio 2020 ( la nuova violazione, che ha originato il presente procedimento penale, risale al 2 luglio 2021). A fronte di tale produzione documentale l'odierno ricorrente formula una generica contestazione di mancanza di prova della definitività dell'accertamento, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto a proporre impugnazione avverso l'accertamento del precedente illecito contestato. 2.2 E' vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.

Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato ( Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, PM in proc. Okere, 272209; Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018 Ud. (dep. 14/06/2018), PM in proc. Dedominici, Rv. 273405 - 01). E' stato, però, costantemente precisato che non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio).

Basta, dunque, un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta ( sez. 7, ord. n.24220del 29/5/2024, Fiume, non massimata; sez. 7 - , ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, Borrello, non massimata;

Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, Barbaro, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, Dakir, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, Manno, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non massimata). 2.3 Detto orientamento, del tutto consolidato, precisa, e non smentisce, il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa (Sez. 4 - n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023 ), Fevola, Rv. 285318 - 01).

Si chiarisce infatti che la relativa dimostrazione può essere fornita anche con elementi di indubbio valore probatorio, quali quelli sopra elencati, da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla piena certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa. 2.4 Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale orientamento. La totale carenza di contrarie allegazioni da parte del ricorrente, peraltro, è chiaramente indicativa della genericità del ricorso, non avendo la difesa apportato elementi utili a smentire il dato della definitività dell'accertamento.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicemb