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Ordinanza — n. 2865/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2865/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to consider statutory factors under Article 62 bis, but the court held that a judge need not address every favorable element if they reference the decisive ones found in Article 133. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The trial judge need not consider all favorable or unfavorable elements when deciding on generic mitigating circumstances, provided they reference the decisive factors identified in Article 133 to justify their decision.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62 bis Penal Code Article 133 Penal Code inadmissible appeal factual judgment review asserzione difendibile diritto a un difensore probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 62 bis cod. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KIHAL ABDELOUADOUD (CUI 04V63HH) nato il 14/04/1998 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Firenze del 26 marzo 2019, con cui El Kihal Abdelouadoud era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).AI fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso, la Corte di appello ha osservato che, nel caso di specie, non erano presenti elementi positivamente valutabili a tal fine, considerando anche i precedenti da cui l'imputato risulta gravato e il suo comportamento processuale assolutamente non collaborativo.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il