Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2861/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding blood alcohol test validity, upholding conviction for driving under influence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the defendant's claim that the blood alcohol test lacked sufficient probative elements. The defense argued the test was improperly executed, but the lower courts found the alcohol level far exceeded legal thresholds and noted no statutory requirement for dual blood draws. The supreme court ruled that medical professionals have discretion in selecting scientifically valid analysis methods, rejecting the defense's failure to challenge the test's scientific accuracy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 186 c.d.s.; Art. 616 c.p.p.: The court established that the Code of Road Traffic does not prescribe specific blood analysis methods, granting medical personnel the freedom to choose scientifically correct procedures, thereby validating a single blood draw when the resulting alcohol concentration clearly exceeds the legal limit.

Parole chiave

Generato dall'IA
driving under influence blood alcohol test probative value medical discretion inadmissible appeal alcohol concentration Cassation procedure azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 21 giugno 2023, con cui El Bizri Andrea era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2100,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018
Sez. 4 - n. 48637 del 11/10/2022
Sez. 4 - n. 48637 del 11/10/2022, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BIZRI ANDREA nato a PIETRASANTA il 06/08/1996 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 21 giugno 2023, con cui El Bizri Andrea era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2100,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), 2 bis e 2- sexies, C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per mancanza di elementi probatori ulteriori rispetto al prelievo ematico effettuato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La difesa contesta l'attendibilità delle risultanze del prelievo ematico per non essere stato eseguito correttamente. La Corte territoriale ha osservato che il tasso alcolemico rilevato era ampiamente al di sopra del valore soglia previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., per cui si trattava di risultato pienamente idoneo a fornire la prova dello stato di ebbrezza in cui si trovava l'imputato al momento del fatto, non essendo peraltro prescritto che l'accertamento ematologico si articoli su due prove successive (disciplina differente rispetto all'accertamento mediante etilometro).

La difesa, inoltre, ha omesso di censurare specificamente l'inattendibilità delle stesse. I giudici di merito hanno ampiamente argomentato sul punto, rilevando che le critiche mosse dalla difesa non erano basate su elementi idonei a far suscitare perplessità significative sulla validità di tali risultanze. Infine, oltre al rilievo dirimente per cui non sia sato chiarito per quale ragione fosse assoluta e comprovata la invalidità del metodo di analisi seguito, va ricordato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità, ai fini dell'accertamento della concentrazione alcolica il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da usare purchè sia scientificamente corretto (Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018, Rv. 272600 - 01;

Sez. 4 - n. 48637 del 11/10/2022, Rv. 283928 - 01).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 d