Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of grounds without new arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already addressed by the lower courts without presenting new evidence or contrasting reasoning. The appellant challenged the appellate court's partial reform of the sentence, specifically contesting the finding of criminal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances based on his recidivism. The court rejected these claims, noting that the lower judges had already comprehensively evaluated the defendant's conduct and prior convictions, including a 2018 sanction for the same violation, and found no logical flaw in their reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it constitutes a mere repetition of grounds of complaint already examined by the court of first instance or appeal without a substantive comparison with the arguments contained in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES MAURIZIO nato a PALERMO il 11/11/1971 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; t
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Torres Maurizio ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con cui è stata parzialmente riformata in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Palermo del 2 novembre 2022 in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 7, comma 15- bis C.d.S.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. I giudici del merito avevano già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l'imputato sorpreso dall'ufficiale di P.G. mentre teneva comportamenti chiaramente riconducibili all'attività di parcheggiatore su suolo pubblico, pur non avendone autorizzazione, violando altresì il divieto di accesso disposto dal Questore di Palermo. Inoltre, il medesimo ufficiale di PG, sentito come teste, ha affermato che l'imputato risultava essere già stato sanzionato per la medesima violazione in data 17 dicembre 2018, diventata definitiva nel mese di agosto 2019.
Va dunque ribadito che in ordine alla prova della recidiva nel biennio non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, Udorovic, Rv. 286200). I giudici di merito hanno altresì chiarito, con motivazione non illogica e conforme ai principi, le ragioni per le quali non potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della spiccata capacità a delinquere del ricorrente emergente dai plurimi precedenti a suo carico.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12