Italian court dismisses appeal as complaint on lack of motivation is inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Arapaj Anesti inadmissible. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding his alleged responsibility, but the court ruled this complaint falls outside permitted grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: Complaints alleging lack of motivation on the imputation of responsibility are inadmissible if they do not fall within the specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAPAJ ANESTI nato il 12/04/1982 avverso la sentenza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Arapaj Anesti ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine a delitti di furto; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761); Chiarito che il processo poteva essere deciso anche "senza formalità" ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la procedura seguita, ex art. 611 cod. proc. pen., non produce alcuna invalidità, dato che offre maggiori garanzie all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il