Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of timeliness and absence of complaint requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the dismissal of criminal proceedings based on the lack of a formal complaint, yet the court noted that a valid complaint filed in 2012 was already on record. Consequently, the appeal was rejected because the claim of procedural unavailability was manifestly unfounded and the complaint requirement was satisfied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the complaint requirement is met by prior acts, rendering the claim of procedural unavailability manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE ELVIRA natcy TORRE DEL GRECO il 20/09/1984 avverso la sentenza del 10/01/2014 del TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI NAPOLIato av so a e pa i; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Iodice Elvira ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato furto pluriaggravato; Premesso che dagli atti processuali trasmessi a questa Corte non è possibile rilevare la tardività del ricorso proposto nel 2023 rispetto a una sentenza ex art.444 cod. proc. pen. pronunciata nel 2014, in quanto: la sentenza non è stata redatta con motivazione contestuale, pertanto occorreva notificare alle parti l'avviso di deposito (Sez.
U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 - 02); la comunicazione in atti reca la data, palesemente errata, del 28 febbraio 2029; Considerato, in ogni caso, che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela— è manifestamente infondata, dato che è in atti la querela sporta dalle persone offese in data 27 marzo 2012 che chiedono espressamente la "punizione dei colpevoli"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso