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Ordinanza — n. 2686/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds and procedural timing errors regarding bankruptcy crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2686/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the appellant's arguments were either procedurally waived or legally unfounded. The appellant claimed prescription of bankruptcy crimes based on the revocation of her administrator role, but the court determined the crimes were consummated at the bankruptcy judgment date, rendering the prescription argument invalid. Furthermore, the court noted that the appellant had explicitly renounced specific grounds for acquittal and penalty reduction during the settlement agreement, precluding their re-litigation at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds raised were previously waived in the settlement agreement or if the prescription argument relies on a mistaken understanding of the consummation time of the crime.

Parole chiave

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bankruptcy fraud criminal prescription waived grounds inadmissible appeal consummation time settlement agreement penalty reduction attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 159 cod. pen.
8271/2019 R.G.N.R.) deve individuarsi nel 27 dicembre 2017 e, dunque, il termine di prescrizione —anche senza computare la recidiva e la sospensione prevista dall'art. 159, comma 3, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
284481 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023
tra le altre Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Pambianchi, Rv.
Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018
Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONA MARIA PAOLA natoca SENIS il 09/05/1950 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIhato avv o alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Maria Paola Corona ricorre avverso la sentenza emessa della Corte di appello di Cagliari che, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta per varie condotte di bancarotta semplice e fraudolenta; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso — che eccepiscono l'intervenuta prescrizione dei reati di bancarotta semplice avendo riguardo alla data di revoca della carica di amministratrice della ricorrente avvenuto il 4 agosto 2015 —sono manifestamente infondati in quanto muovono da un presupposto giuridicamente errato e difforme ai principi dettato dalla costante giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale, in tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento nel caso di condotta esaurita anteriormente (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Pambianchi, Rv. 284785;

Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi Rv. 273800 - 01), ragion per cui: - il tempo del commesso reato di bancarotta semplice (originariamente contestato nel procedimento n. 9549/2018 R.G.N.R.) deve individuarsi nel 16 marzo 2017 e, dunque, il termine di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) sarebbe spirato il 16 settembre 2024 e, dunque, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Al riguardo va ricordato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); - il tempo del commesso reato di bancarotta semplice (originariamente contestato nel procedimento n. 8271/2019 R.G.N.R.) deve individuarsi nel 27 dicembre 2017 e, dunque, il termine di prescrizione —anche senza computare la recidiva e la sospensione prevista dall'art. 159, comma 3, cod. pen. (nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017, vigente ratione temporis— non è spirato neppure alla data odierna; ritenuto che il terzo motivo, che deduce l'assorbimento del delitto di bancarotta semplice in quello di bancarotta fraudolenta documentale, è inammissibile, atteso che afferisce a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01) o della intervenuta prescrizione (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa de