Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints lacking legal or factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of criminal liability lacked tangible evidence, but the court rejected this as a generic complaint devoid of legal or factual arguments. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to meet the threshold for admissibility under criminal procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints regarding facts without supporting legal or factual arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA ADUA nato a MOLFETTA il 06/08/1987 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Mura Adua ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'assenza di prove tangibili alla base dell'affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto, particolarmente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1