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Ordinanza — n. 2682/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2682/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2682/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: • PETTI ENRICO nato a NOCERA INFERIORE il 24/12/1978 GUERRIERI ANNA nato a LECCE il 04/12/1967 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Petti Enrico e Guerrieri Anna, con il medesimo atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il reato continuato di furto aggravato e, esclusa l'aggravante del mezzo fraudolento, nonché riconosciute le circostanze attenuanti generiche nei confronti di Guerrieri Anna, in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2682/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di lieve entità truffa aggravata crimine altri reati furto aggravato reato continuato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: • PETTI ENRICO nato a NOCERA INFERIORE il 24/12/1978 GUERRIERI ANNA nato a LECCE il 04/12/1967 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Petti Enrico e Guerrieri Anna, con il medesimo atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il reato continuato di furto aggravato e, esclusa l'aggravante del mezzo fraudolento, nonché riconosciute le circostanze attenuanti generiche nei confronti di Guerrieri Anna, in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia;

Considerato che il primo motivo dei ricorsi degli imputati - con il quale i ricorrenti si dolgono della mancata pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela - è generico, poiché non si misura con la risposta già fornita sul punto dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato l'esistenza in atti di valide querele presentate dai rappresentanti legali degli esercizi commerciali vittime dei furti; Considerato che il secondo motivo - con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n.

2) e 7) cod. pen. - è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (pagg. 3 e 4), in linea con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte di appello stessa; Considerato che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di Petti, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);

Rilevato che in data 28 novembre 2024 il difensore degli imputati ha trasmesso, in allegato al messaggio di posta certificata, delle "richieste conclusive" a firma di un diverso difensore in relazione a un procedimento a carico di altro soggetto che non risulta neppure pendente presso questo ufficio; Vista la memoria successivamente trasmessa il 2 dicembre 2024 dal difensore degli imputati — questa volta pertinente al presente processo —, che, però, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/12/2024 Il Consigliere)estensore Il Presidente Elisabett Mafia Morosini Michele Romano DEPOSITATA i IN CANCELLERIA a 2/6( N'025 Funz_to , 493'ie Swtis 2 7,; CORTE DI CASSAZIONE.. T . , R .P. CENTRALE k "n' 11\-\`' 2L (7.`,. , O lí.Q.. - S 12_ lik 4e, 1-; k, p ii\Q, à` -,_ u.,cee _ Lb: ,.\,.),,,,,\,„,,,,),,,,, 9, 6 k 1i \ (\r\ t\':\ 91\()-- la\\ '`.^- 1 ,e il :Li A (2—n-,) c2 - \-(\k- 9 0-\QI,i-,i. \r),&.\ ' --)-vtko \-e6, o v\ .' \ Q 1);,ni.,`A1vCril,' `3'4•( -.c°"-. \gLOA-4,\-. 4 ---erc.- e - ,\,... (').-e 1--'""n O t''&. p CUL 2 - i9-3 ..> (->tei\oì'1/2.\--z› '‘' P A P.f'r.; ''' 9,-) - ). e.7 , k e OtiLLje R ,AgePic, 9-€,-,),2\,,,?,-,„ rb t\ Q (Le-M\-0-9f duz,..V(-\.,' 'ù,,,:c>u,,,,3 ci i" --Jd.-Cc, e t- 1 3 (9.1 --, g ú ‘M e‘ d\-5 .1\r"\-