Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for failing to keep simplified accounting books.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that simplified accounting regimes exempted him from civil bookkeeping obligations, but the court rejected this based on established precedent requiring such books to prevent asset reconstruction impossibility. Furthermore, the court found the appeal's arguments on subjective intent and mitigating circumstances to be either legally unfounded or inappropriate for review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2214 cod. civ.; Art. 69 cod. pen.: The simplified accounting regime does not exempt businesses from civil bookkeeping obligations, and discretionary assessments of mitigating circumstances fall outside cassation review unless arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESTA ANGELO nato a GIARRE il 18/07/1958 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Fresta Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 1) lett.
b) in riferimento alla violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 2214 cod. civ. - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262198;
Sez. 5, n. 656 del 13/11/2013, dep. 2014, Giacone, Rv. 257958 - 01, nonché tra le ultime non massimate Sez. 5, n. 21961 del 12/03/2024, Legina); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici che traggono il dolo specifico dalla volontà di sottrarre ai creditori l'ingente magazzino oggetto della condotta distrattiva;
Considerato che il terzo motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
Vista la memoria depositata dal difensore dell'imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle a