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Ordinanza — n. 2680/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and lack of factual basis regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2680/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Muni Erik Salvatore and Strano Giuseppe inadmissible. The first appeal was rejected for being too generic to identify specific legal grievances, while the second was dismissed as unfounded since the lower court adequately referenced relevant facts. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 362 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals must specify the exact points of law and fact challenged; generic complaints or arguments lacking a concrete basis for denying mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds mitigating circumstances denial procedural costs award Cassazione criminali partecipazione al reato accusa penale imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 362 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUNI ERIK SALVATORE nato a CATANIA il 03/07/2001 STRANO GIUSEPPE nato a CATANIA il 21/12/1988 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati Muni Erik Salvatore e Strano Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha dichiarato di non doversi procedere con riferimento al reato di cui al capo A) del procedimento n. 1104/2022 RGNR nei confronti di Strano Giuseppe e, previa rideterminazione della pena per le residue imputazioni, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di furto pluriaggravato e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli contestati nell'ambito del procedimento n. 15891/2021 RGNR e, per il solo Strano, per il reato di furto pluriaggravato di cui al procedimento n. 1104/2022 condannandoli alla pena ritenuta di giustizia;

Considerato che il primo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile per genericità, poiché non consente di comprendere neppure quale punto della sentenza formi oggetto di censura e quali siano le ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 6 e 7);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così