Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to cite specific facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Renato Verzulli's appeal against the second-instance conviction for attempted aggravated theft inadmissible. Verzulli argued for non-punishability under Article 131-bis and a mitigating circumstance under Article 62, but his submissions were deemed generic and lacking concrete factual support. The court rejected these claims because the lower court already established habitual behavior and the appellant failed to specify how the damage would have been particularly minor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is manifestly unfounded or generic, failing to cite specific premisses required to substantiate the alleged legal circumstance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERZULLI RENATO nato a PESCARA il 17/05/1955 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Renato Verzulli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto è inammissibile in quanto: - circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., la censura è manifestamente infondata dato che la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza della causa ostativa del "comportamento abituale" alla luce di ben quattro precedenti per furto; circostanza con la quale il ricorrente evita di confrontarsi adeguatamente; - circa il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., perché la censura, al pari di quella di appello, è generica e assertiva in quanto non specifica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, il danno si sarebbe connotato in termini di particolare tenuità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il