Cassation appeal dismissed for genericity under Art. 581 c.p.p. due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Cavatassi Aurelio, challenged the lower court's conviction for impersonation but submitted a generic complaint lacking the necessary elements for judicial review. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the legal grounds for the criticism so that the reviewing judge cannot exercise its supervisory power.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVATASSI AURELIO nato a TORTORETO il 03/06/1962 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO dì L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Cavatassi Aurelio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che il ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il