Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for false document presentation due to procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Chiara Calisti's appeal against the Ancona Court of Appeal's conviction inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the relevance of technical expert opinions, but the Court rejected these as matters for the trial phase rather than the appellate review. The decision upheld the conviction for presenting a forged document because the act possessed independent deceptive capacity regardless of the original's existence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or alternative interpretations of facts without identifying specific legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALISTI CHIARA natm MACERATA FELTRIA il 25/02/1975 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; ... Rilevato che Chiara Calisti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che, accogliendo il ricorso del Procuratore generale distrettuale, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha ritenuto l'imputata responsabile del reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, la valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata valorizzazione da parte della Corte di merito del ruolo demandato al tecnico informatico e in relazione all'eventuale errore di stampa, è manifestamente infondato ed ancorato a mere congetture; Rilevato che il terzo e il quarto motivo di ricorso — con i quali la ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al mancato riferimento alla deposizione dei testi escussi nel giudizio di primo grado e al bollettino originario (non rinvenuto), lamentando, in particolare, l'inesistenza dell'oggetto e, conseguentemente, l'insussistenza del reato contestato — sono manifestamente infondati, atteso che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione immune da cadute logiche, che l'imputata abbia esibito alla polizia municipale un atto falso e, in ogni caso, il reato sarebbe comunque sussistente anche ove fosse stata esibita una copia come se questa fosse conforme a un originale non esistente, poiché, come si ricava dalle motivazioni di Sez.
U. n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, va attribuito a tale atto una capacità decettiva autonoma e rilevante, siccome idoneo a trarre in inganno la pubblica fede (Sez. 5, n. 24012 del 12/05/2010, Pezone, Rv. 247399) dato che la contraffazione è stata munita di tutti i requisiti necessari a presentarla con l'apparenza dell'atto riprodotto di cui si intendeva dimostrare l'esistenza; Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 8);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle