Italian court dismisses appeal against theft conviction due to defendant's habitual criminal record under Art. 131 bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court confirmed the conviction for theft and resistance to a public official, noting the appellant's extensive criminal history for drug-related and violent crimes. The court rejected the claim of non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code because the appellant's habitual behavior was evident in his judicial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The court must reject an appeal claiming non-punishability under Article 131 bis when the defendant's habitual criminal conduct is clearly established by their extensive prior record for serious offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFONSI MARCO JUNIOR nato a ASCOLI PICENO il 17/06/1990 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Alfonsi Marco Junior ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in relazione al delitto di furto, è manifestamente infondato, atteso che, ha osservato la Corte di appello, ricorre la causa ostativa della abitualità del comportamento alla luce degli innumerevoli precedenti penali da cui è gravato l'imputato per i delitti di ricettazione, rapina e commercio di sostante stupefacenti, le obiezioni sollevate al riguardo dal ricorrente sono inconsistenti, poiché non si misurano con le reali risultanze del casellario giudiziale presente all'interno del fascicolo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18