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Sentenza — n. 2670/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for defendant convicted of bankruptcy fraud due to statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2670/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment solely regarding criminal effects because the crime of simple bankruptcy fraud had expired under the statute of limitations. The defendant argued that the limitation period, calculated from the bankruptcy declaration date, had passed before the appeal judgment was issued. The court confirmed this finding, noting that the civil aspects of the case remained unaffected and valid despite the criminal extinction.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.; Art. 160 c.p.: The crime of simple bankruptcy fraud is subject to a seven-year and seven-month limitation period; if this period expires before the final judgment, the criminal liability is extinguished without affecting the civil claims.

Parole chiave

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statute of limitations bankruptcy fraud criminal extinction appeal judgment annulment civil effects preserved pena pecuniaria sospesa bancarotta fraudolenta restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 76 cod. proc. pen.
pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (cfr.
art. 523 cod. proc. pen
art. 76 cod. proc. pen
pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018
tra le altre Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMAROTO MATTEO nato a MESSINA il 10/04/1967 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale 1-1A11 riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato Cammaroto El~ anche agli effetti civili, colpevole del delitto di cui all'art. 217 legge fall. con esclusione della contestata, ha confermato la condanna dell'imputato, procedendo però alla riduzione della pena principale e di quella accessoria.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo, con il quale eccepisce il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata; sul motivo insiste anche con una memoria.

3. Il motivo, che, per sua natura, attiene solo agli effetti penali, lasciando indenni quelli civili, è fondato. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata: - il termine massimo di prescrizione del delitto di bancarotta semplice, pari ad anni sette e mesi sette di reclusione, decorre dalla dichiarazione di fallimento (5 giugno 2014); - ne consegue che, tenuto conto di 74 giorni di sospensione (per rinvio udienza del 17 giugno 2021 per legittimo impedimento cessato il 1 luglio 2021), il termine massimo di prescrizione è spirato il 17 febbraio 2022 prima della pronuncia della sentenza impugnata. 3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato, agli effetti penali, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai soli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Nonostante l'assenza nel giudizio di secondo grado della parte civile, vittoriosa in primo grado, rimane fermo il capo sulle statuizioni civili non inciso dal ricorso, ricordando che: «La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per presc