Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the minimum sentence. The appellant argued for a specific violation of sentencing guidelines, but the lower court's reasoning was deemed logically correct and sufficiently detailed. Consequently, the court rejected the appeal because the complaint failed to identify the specific elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A complaint for generic grounds is inadmissible if it lacks the specific elements required to allow the reviewing judge to identify the grounds for the challenge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA SONIA nato‘a PALERMO il 18/01/1978 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Mistretta Sonia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia il vizio motivazionale in ordine all'omessa applicazione del minimo della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/12