Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, citing procedural code requirements for specific grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Sodaro Nicolò and Marchese Felice inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing for leniency and excluding recidivism. The court rejected these claims because the grievances were too vague, lacked specific factual elements, and merely repeated arguments already dismissed at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must specify the grounds for criticism; generic or repetitive grievances lacking specific elements are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SODARO NICOLO' nato a TERMINI IMERESE il 24/10/1980 MARCHESE FELICE nato a TERMINI IMERESE il 23/03/1979 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati Sodaro Nicolò e Marchese Felice ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione e falsa applicazione della legge in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti, all'omessa esclusione della recidiva e alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è inammissibile sotto un duplice ordine di profili: è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione giuridicamente corretta, priva di cadute logiche, con la quale i ricorrenti evitano di misurarsi (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de