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Ordinanza — n. 2664/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal liability for false declaration, citing lack of procedural defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2664/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the immediate appeal by Patrizia Vecci inadmissible against a Benevento Tribunal judgment. The appellant argued that the criminal file lacked the body of the crime, but the court found this argument invalid both abstractly and concretely. The court ruled that the false declaration present in the file constituted the crime itself, rendering the procedural objection without merit.

Regesto Legislator

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Art. 483 cod. pen.; Art. 76 d.P.R. n. 445/2000: A procedural defect is inadmissible when the substantive crime (false declaration) is already established within the trial file, as the absence of the crime's body in the file is not a valid ground for invalidating the proceedings.

Parole chiave

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false declaration crime procedural defect inadmissibility criminal liability appeal trial file contents substantive crime established dichiarazione mendace false indicazioni su attività commerciali inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 483 cod. pen.
Art. 76 d.P.R. n. 445/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCI PATRIZIA nato a CERCOLA il 06/03/1970 avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Vecci Patrizia propone ricorso immediato avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che l'ha ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt- 483 cod. pen. e art. 76 d. P.R. n. 445 del 2000; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza del corpo del reato all'interno del fascicolo del dibattimento, è inammissibile per varie concorrenti ragioni: in astratto, non si tratterebbe di vizio suscettibile di determinare alcuna invalidità processuale, in concreto, nel fascicolo si trova inserita la dichiarazione falsa per cui è processo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/12