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Ordinanza — n. 2663/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements required by procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the lack of motivation. The appellant argued she was not criminally responsible for aggravated theft, but the lower court's reasoning was deemed logically correct yet insufficiently detailed. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements for specific factual elements necessary for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of motivation procedural inadmissibility specific factual elements criminal appeal review stato di bisogno ristrettezza finanziaria furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNA VINCENZA natm PALERMO il 01/05/1970 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Guadagna Vincenza ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1