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Ordinanza — n. 2662/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for insufficient motivation regarding sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2662/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly balance mitigating circumstances against the aggravating factor of fraud in the sentencing. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning sufficient and discretionary in its decision to reduce the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging a sentence for insufficient motivation regarding the balance of mitigating and aggravating circumstances is inadmissible if the lower court provided congruous reasons supporting its discretionary sentencing power.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy insufficient motivation sentencing balance discretionary power inadmissible appeal bancarotta fraudolenta reato economico truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCITTO ROBERTO MARIA nato a PATERNO' il 06/09/1954 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Nt. Rilevato che Ciancitto Roberto Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta, mentre, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha ridotto l'entità della pena inflitta;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle ridette attenuanti e la misura della pena, è manifestamente infondato alla luce della congrua motivazione offerta dalla Corte di appello che ha mitigato il trattamento sanzionatorio, esponendo specifiche ragioni a sostegno dell'esercizio del potere discrezionale spettante al riguardo al giudice di merito (cfr. pag. 13 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il