Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific motivation allegations and irrelevant procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mammoliti Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a first-instance judgment regarding aggravated personal injuries, arguing a lack of motivation without specifying which part of the decision was flawed. The court rejected this generic claim alongside other irrelevant procedural arguments, ruling that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged lack of motivation is not specified with precision regarding the specific points of the decision under attack.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMOLITI DOMENICO nato a POLISTENA il 22/01/1987 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Mammoliti Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e rideterminando la pena inflitta, la sentenza di primo grado che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile sotto vari e concorrenti profili, in quanto: deduce "mancanza di motivazione" senza indicare il punto della sentenza asseritamente affetto da tale vizio (l'affermazione di responsabilità, l'entità della pena); si risolve in assunti generici non agevolmente decifrabili; evoca istituti processuali non pertinenti (come "l'applicazione di concordato"); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il