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Ordinanza — n. 2658/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for inadmissibility of new arguments and lack of attempt qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2658/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Tatan Paul Andrei inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime as attempted theft and requested a reduction due to minor damage, but these points were rejected. The court ruled that the first argument contradicted established case law regarding the consummation of theft and that the second argument was inadmissible because it was not raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised contradict established case law or were not previously deduced in the appellate act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal attempted theft consummated theft new arguments appellate procedure luogo del reato gravi addebiti penali circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATAN PAUL ANDREI nato il 06/10/2000 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Tatan Paul Andrei ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato e di evasione; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto nella forma del tentativo — è manifestamente infondato in quanto deduce un difetto di motivazione non risultante dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha affermato che si è trattato di furto consumato in quanto l'imputato ha occultato la refurtiva all'interno di un borsone per poi riporla al di fuori del locale, sottraendola, così, alla sfera di vigilanza della persona offesa e ponendola sotto il proprio dominio esclusivo, anche se per un breve lasso di tempo; il motivo, inoltre, prospetta enunciati in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno - è inammissibile in quanto inedito, non essendo stato precedentemente dedotto attraverso l'atto di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co