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Ordinanza — n. 2656/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction due to inadmissibility of credibility arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2656/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Simone Spatola inadmissible, confirming his conviction for theft with snatching. The appellant argued that the court failed to properly assess the credibility of the victim and the photographic identification, but these claims were deemed merely repetitive of previously rejected arguments. The court ruled that the lower court correctly relied on the victim's testimony supported by external corroboration and the witness's personal knowledge of the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, c.p.p.; Art. 6 CEDU: Appeals based solely on dogmatic complaints regarding the assessment of witness credibility or the application of evidentiary rules to victim statements are inadmissible if the first instance judgment provides adequate reasoning and external corroboration exists.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal credibility assessment victim statement evidence theft with snatching repetitive arguments corroboration of testimony Cassation procedure indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, c.p.p.
Art. 6 CEDU
253214); nella specie, peraltro, il giudice di merito ha individuato plurimi elementi esterni di conferma delle dichiarazioni accusatorie anche nel rispetto del principio dettato dall'art. 6 CEDU (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010
Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATOLA SIMONE nato a NOVARA il 22/06/2000 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Spatola Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto con strappo; Considerato che l'unico motivo di ricorso —che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità della persona offesa — presenta concorrenti profili di inammissibilità in quanto: - è meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (pagg. 9 e 10); - si risolve in doglianze in fatto che, come tali, esulano dal novero dei vizi deducibili, e mirano, inoltre, a prospettare una diversa lettura della prova dichiarativa; - è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); nella specie, peraltro, il giudice di merito ha individuato plurimi elementi esterni di conferma delle dichiarazioni accusatorie anche nel rispetto del principio dettato dall'art. 6 CEDU (cfr. Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 250199 - 01); Ritenuto che la censura sulla affidabilità della individuazione fotografica dell'imputato è manifestamente infondata, in quanto l'identità di Simone Spatola è stata riferita da un testimone che lo conosceva di persona e che si trovava in sua compagnia al momento del fatto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannalo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. C