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Ordinanza — n. 2654/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for lacking substantive grounds regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Saregna Diaw inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Diaw challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing they should have been considered. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the lower judge provided a sufficient reference to the decisive elements in their reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the court of first instance provides a congruent reference to the decisive elements in its reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances theft conviction appeal inadmissible appeal sufficient reasoning standard procedural costs order delitto furto di lieve entità perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAREGNA DIAW (CUI: 041W66H) nato il 12/02/1993 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Saregna Diaw ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di furto, riducendo però l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda la seconda pagina della motivazione); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18