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Ordinanza — n. 2652/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentence due to generic legal challenges and lack of deterrence effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2652/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Catalano Carlo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the aggravated theft sentence, arguing violations of law and flaws in reasoning regarding the penalty's appropriateness. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting the defendant's prior convictions failed to produce any deterrent effect.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic legal challenges regarding sentencing are inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the specific circumstances and the appellant's arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal challenge aggravated theft deterrence effect prior convictions sentencing review procedural costs momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO CARLO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 11/12/1979 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Catalano Carlo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure generiche inerenti al trattamento sanzionatorio, sorretto, invece, da congrua e adeguata motivazione, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha affermato l'adeguatezza della dosimetria della pena con riferimento all'insidiosità della condotta posta in essere e al fatto che l'imputato ha riportato diverse condanne, senza che producessero alcun effetto deterrente;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il