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Ordinanza — n. 2650/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal arguments lacking specific factual support under Italian procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2650/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal filed by Andolina Isabella inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of her liability for aggravated theft, arguing a violation of law regarding potential non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the arguments were deemed generic and failed to provide the necessary legal reasons and factual data required to substantiate the request.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic legal deductions devoid of specific reasons of law and facts supporting the claims.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic legal arguments lack of factual support Article 129 procedural code aggravated theft liability aggravamento della pena attenuazione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLINA ISABELLA nato a CACCAMO il 13/09/1963 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Andolina Isabella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la responsabilità per il reato di furto pluriaggravato, riducendo però l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa l'omessa disamina in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/