Italian court dismisses appeal on VAT non-punishment claim due to excessive amount exceeding statutory threshold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued that the residual evaded tax amount of €284,890 warranted leniency, but the court found this figure too high given the €250,000 threshold. Consequently, the court ruled that the offense's gravity precluded the application of the special non-punishment cause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000: The special cause of non-punishment for omitted VAT payment applies only when the omitted amount is slightly above the €250,000 threshold, as the legislative intent defines the offense's gravity based on this specific limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSOLETTI GIAMPIETRO nato a LOVERE il 20/04/1963 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Massoletti Giampietro, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. in relazione al reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in ragione del residuo importo della imposta evasa pari a € 284.890,00)è manifestamente infondato perché contrario all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di pochissimo superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018 Rv. 276546 — 01), non essendo stato ritenuto lo scostamento di oltre 30.000,00 euro di particolare tenuità dell'offesa.
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 4 il riferimento al precedente penale della stessa indole con riguardo alla violazione in materia di sicurezza del lavoro (Sez. 3 - , Sentenza n. 20351 del 02/04/2024, Rv. 286324 — 01) e dunque di reati aventi motivi comuni concernenti la gestione dell'impresa).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigke nsor