Cassation dismissed appeal on criminal continuity due to lack of unitary intent given 15-year gap between crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Salerno's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Salerno argued for the continuity of crimes committed in 1994, 2012, 2015, and 2018, but the court found the fifteen-year temporal gap proved the later acts lacked the necessary unitary intent. The decision relied on established jurisprudence requiring concrete indicators of planning, which were absent given the long delay between the first offense and subsequent ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.; Art. 61 c.p.: The recognition of criminal continuity requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations and spatial-temporal contiguity, where a significant temporal distance between offenses negates the presumption of unitary intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO LUIGI nato a PALERMO il 07/02/1947 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Luigi Salerno ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.
U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la rilevantissima distanza temporale tra i reati che si chiede di porre in continuazione (circa quindici anni) è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, che rende non illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale (che è avvenuto nel 1994) i successivi (che sono avvenuti nel 2012, 2015, 2018) non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicemb